Luglio 14

La dittatura verde

Smettiamo di accordare il consenso ai nostri carcerieri

È il 14 Luglio e i giornali di mezza Europa titolano sull’estensione del Green Pass (passaporto vaccinale) per l’accesso a ristoranti, teatri e mezzi pubblici.

Un esempio per tutti tratto da Repubblica del 14 Luglio 2021:

E adesso in Francia è corsa a immunizzarsi. Così l’Europa si blinda

Nel Paese in una sola giornata 800mila vaccinazioni. Dall’Irlanda alla Grecia tutti adottano il Green Pass per entrare nei locali.

Ma leggendo il testo scopriamo che i dettagli non sono ancora noti e che il governo deve ancora presentare la legge…

Avete inteso bene? La legge ancora non c’è, non è ancora valutabile in tutta la sua portata, ma l’obbligo virtuale c’è già. 

Non solo: parlando di estensione del Green Pass, leggiamo che si dà per scontato che ci sia già un obbligo vigente, una prescrizione precisa per l’uso del Green Pass. Eppure in legge, almeno in Italia, tale obbligo non c’è, nonostante l’impressione generale che ci sia. 

In Italia c’è un nebbia giuridica e un clamore mediatico che fanno sembrare vere cose che in legge non sono mai affermate chiaramente. Certi obblighi non possono essere definiti in legge, perché se lo fossero, rischierebbero di rendere nulle queste leggi davanti alla corte costituzionale. La nostra costituzione è stata creata apposta per proteggerci da ogni tentativo di instaurare una dittatura, ma non è fatta per proteggerci dalla sottile e devastante manipolazione attuata attraverso i media mainstream, arma formidabile di chi vuole assoggettarci a un nuovo regime green, un regime non dichiarato al quale prestiamo il nostro consenso inconsapevolmente.

Cerchiamo di capire cos’è successo in Italia, in merito al Green Pass, attraverso la successione cronologica dei fatti che lo riguardano:

22 Aprile 2021Esce il Decreto-Legge n.52, “MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 E IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-CoV-2”.

In questo D.L., a questa data, ci si limita a descrivere a livello funzionale che cosa sono le certificazioni verdi (Green Pass) e come vengono prodotte e gestite, ma non si specifica in nessun articolo il tipo di restrizioni imposte a chi ne è sprovvisto. In particolare, non si parla di accessi alle strutture residenziali.

8 Maggio 2021Esce un’ordinanza del Ministro della Salute Speranza che regola le modalità di accesso di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali.
L’allegato “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali”, parte integrante dell’ordinanza, recita:

“L’ingresso è consentito solo a visitatori o familiari o volontari in possesso di Certificazione Verde COVID-19 (di cui all’articolo 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n.52)”

La fonte di diritto superiore citata dall’ordinanza, il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n.52, non limita in nessun modo l’accesso ai soli possessori di Certificazione Verde COVID-19, dà solo una mera descrizione della certificazione.

Un’ordinanza ministeriale, però, per come funziona il nostro diritto, non può mai contenere disposizioni che tentano di innovare una legge di ordine superiore. Questa è legge.

Dunque in quel momento l’ordinanza ministeriale ha violato:

  • il DL 52 di ordine superiore (nessuna restrizione per i non possessori)
  • la Costituzione Italiana (art. 16 sulla libera circolazione di uomini e mezzi)

28 maggio 2021Conversione in legge del D.L. 44 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. 

Al momento della conversione in legge del D.L. 44 (per capirci, è il D.L. relativo alla vaccinazione degli operatori sanitari) viene inserito un art. 1bis in materia di accesso dei visitatori alle residenze sanitarie che recita:

“Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice 

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e’ ripristinato l’accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l’ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.” 

Notiamo bene: il testo fa riferimento all’ordinanza, ma non la integra esplicitamente, e questo significa che il suo contenuto innovativo non può modificare le leggi precedenti (la costruzione o modifica di una legge deve seguire regole ben precise).

Notiamo bene anche un altro punto: è ripristinato l’accesso, dunque si presume che sia stato precedentemente interdetto, teniamolo a mente che fra un attimo ci ritorneremo.

21 giugno 2021Conversione in legge del D.L. 52 con modifiche

Al momento della conversione in legge del D.L. 52 viene aggiunto, fra l’altro, un articolo 2 bis che recita:

“Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie

1. E’ consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura e’ tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 

[…]

Dunque, a quanto pare, chi è munito di Green Pass entra a prescindere da ogni restrizione nelle strutture ove sia stato eventualmente interdetto l’accesso.

Ma quando e come è stato interdetto l’accesso alle strutture?

La risposta è nel D.L. 25 marzo 2020, che è diventata una sorta di legge quadro sulla decretazione emergenziale, modificata decine e decine di volte nell’arco di in un anno e mezzo. 

Ad oggi l’art 1 e 2 recitano:

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte (fino al 31 luglio 2021), termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus

 2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: 

[…]

cc) divieto o limitazione dell’accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali […]

Dunque, ad oggi, l’Italia è in cosiddetta zona bianca (e sulla legittimità dei colori ci esprimeremo in un prossimo articolo) segno che la situazione epidemiologica è di fatto sotto controllo. 

Quindi, cosa giustifica il divieto o la limitazione dell’accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice e simili? 

La norma recita che tali disposizioni possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale. Dove sono state attuate queste norme?  

La risposta, amico mio, soffia nel vento…

Questo è l’ennesimo esempio di quanto succede da un’anno e mezzo a questa parte: la creazione a tavolino di una dittatura consensuale.

Consensuale, perché con la giusta narrazione mediatica si sta creando il consenso spontaneo e diffuso a qualsiasi disposizione restrittiva dei nostri diritti fondamentali, al punto che la libertà non è più considerato un valore ma una minaccia alla nostra stessa esistenza.

Ha senso tutto questo?

Non è il caso che noi popolo affermiamo la nostra volontà di ripristinare un uso del diritto a reale tutela dei nostri diritti?

Non è il caso che spezziamo la catena di manipolazione e imbruttimento delle coscienze umane ad opera del mainstream?

Spezziamo la catena del consenso a questo sistema fraudolento di governo e adoperiamoci, ciascuno nel proprio contesto, per affermare la verità di questo momento storico: c’è il tentativo in atto di ridurre le nostre libertà. 

C’è un attacco micidiale alla salute umana attraverso un condizionamento a un trattamento sanitario sperimentale, inaccettabile per i rischi e le incertezze che comporta e per la sproporzione in quanto risposta ad una malattia curabile come un’influenza. 

Basta, diciamo basta al tentativo di edulcorare con un colore rassicurante ciò che in verità è una dittatura, la dittatura verde.

Maria Luisa Biolcati Rinaldi

Fonti giuridiche:

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44

Ordinanza Ministro Speranza 8 Maggio 2021

Photo by Mitchell Luo on Unsplash


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